IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa con ricorso depositato l'11 settembre 1995 dalla Strap S.r.l. con l'avv. A. Majo, ricorrente contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale con gli avv.ti Formicola e Dolcher, resistente, avente ad oggetto: opposizione a precetto. L'art. 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26 recante "incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia" prevede per le imprese di tali territori uno "sgravio aggiuntivo di due punti per ciascuna delle aliquote contributive, assistenziali e previdenziali". Sorse questione se lo sgravio comportasse l'abbassamento di due punti di ciascuna delle aliquote contributive sia assistenziali che previdenziali, ovvero solo l'abbassamento di due punti del coacervo delle aliquote assistenziali e di due punti del coacervo delle aliquote previdenziali. La giurisprudenza si oriento' nel primo senso. Interveniva, allora, il d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale stabili che "il primo e secondo comma dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, vanno interpretati nel senso che lo sgravio ivi previsto e' concesso alle imprese che gia' fruiscono degli sgravi degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali". In un primo tempo parte della giurisprudenza di merito intese tale previsione come innovativa, poi a seguito dell'intervento delle s.u. della Cassazione che confermarono il valore interpretativo e, quindi, retroattivo della norma da ultimo citata (Cass. 2 febbraio 1993, n. 1281, in Foro it., 1993, I, 1884), la tesi piu' ampia venne definitivamente abbandonata. Non di meno anche dopo il tramonto della linea interpretativa favorevole ad uno sgravio per ciascuna aliquota, molte imprese della provincia di Gorizia continuarono a vantare tale piu' ampio beneficio, per il periodo anteriore alla legge di interpretazione autentica, compensando all'atto della compilazione dei modelli di denuncia mensile (d.m. 10) i contributi correnti con pretesi crediti costituiti dalla differenza fra quanto pagato per contributi (calcolati con il sistema meno favorevole) e quanto asseritamente dovuto (contributi calcolati con il sistema piu' favorevole) Quando l'I.N.P.S. inizio' a recuperare i contributi paqati in misura inferiore sulla base delle interpretazione errata e/o le indebite compensazioni (ovviamente non autorizzato) gravando le relative somme di interessi e accessori, il legislatore predispose il d.-l. 17 marzo 1994, n. 183, poi reiterato con d.-l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451 che prevede che l'obbligo contributivo per le imprese industriali della provincia di Gorizia nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali previsto dall'art. 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26 si considera regolarmente assolto con i versamenti delle predette imprese effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 2, comma 17, del d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389", art. 18, comma 2. Preso atto pero' che tale formula poteva non coprire il meccanismo di compensazione gia' descritto, si ricorse ad un'ulteriore interpretazione autentica con decreti-legge piu' volte reiterati fino al'entrata in vigore della legge 28 novembre 1996, n. 608, conversione in legge del d.-l. 1 ottobre 1996, n. 510 che al suo art. 4, comma 12, stabilisce che: "il disposto di cui all'art. 18, comma 2 del d.-l. 16 maggio1994, n. 299, convertito, con modificazioni in legge 19 luglio 1994, n. 451 si applica alle imprese industriali della provincia di Gorizia e va interpretato nel senso che l'obbligo contributivo delle imprese operanti nella provincia di Gorizia, nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali previsto dall'art. 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26 si considera comunque assolto con gli adempimenti per i periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'art. 2, comma 17 del d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, anche se effettuati con conguaglio successivo a tale data". Nel frattempo pero' le iniziative giudiziarie dell'I.N.P.S. giungevano, in alcuni casi, alla fase esecutiva. L'I.N.P.S., in cause analoghe e in sede di opposizione a decreti ingiuntivi (e quindi in difetto di titolo definitivo) ha ammesso l'operativita' della sanatoria sui crediti azionati, ma non ha rinunciato agli atti, sostenendo che l'effetto della "sanatoria" sarebbe limitato a parte dei crediti azionati e non comporterebbe l'illegittimita' del decreto ingiuntivo che, in particolare per il riconoscimento delle spese del giudizio, dovrebbe comunque ritenersi validamente emesso. In merito a tali posizioni un'eccezione di legittimita' costituzionale e' stata sollevata con ordinanza di questo pretore del 22 aprile 1997. In dubbio sulla legittimita' dell'art. 18, comma 2, d.-l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 e dell'art. 2, comma 12, del d.-l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 non appare infatti manifestamente infondato. I profili di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' della norma in esame derivano dalla maniera in cui la "sanatoria" e' congeniata che pare collidere con la ragionevolezza, l'eguaglianza dei cittadini, la giustizia sostanziale. Il legislatore, infatti, con la "sanatoria" in questione lungi dal ritornare sui propri passi smentendo la interpretazione restrittiva della legge n. 26/1986 quale suggellato dalla norma di interpretazione autentica e dalle sezioni unite della Cassazione, ha preteso di chiudere la partita riconoscendo solo a chi ha pagato, in via diretta o mediante compensazioni, i contributi in misura inferiore al dovuto il diritto a vedersi riconosciuto lo sgravio di due punti su tutte le aliquote, mentre per coloro che si sono attenuti alla interpretazioni piu' restrittiva, risultata l'unica giuridicamente fondata, il beneficio e' negato. Anzi data la formulazione della norma a chi ha pagato in misura inferiore al dovuto viene riconosciuto qualsiasi sgravio si sia autoliquidato. Questo e' infatti l'effetto della norma invocata che prevede he l'obbligo contributivo si consideri comunque regolarmente assolto con i versamenti delle imprese effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 338/1991 (o comunque, mediante compensazioni successive ma relative a crediti vantati per periodi anteriori a tale data) senza che alcun rilievo abbiano le modalita' di (auto)liquidazione e l'entita' delle somme versate. Tale sistema normativo pare in definitiva contrastare con l'art. 3, primo comma, della Costituzione nella misura in cui riconosce una posizione deteriore a coloro che hanno applicato la norma secondo l'interpretazione giuridicamente corretta e con gli artt. 2 e 38 della Costituzione, nella parte in cui esonera (in parte) alcuni soggetti dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali senza alcun razionale disegno incentivante o di tutela di una certa categoria. Connessa a quest'ultimo aspetto risulta evidente l'incongruita' fra fine perseguito (eliminazione degli inconvenienti creati dalle vicende interpretative della legge n. 26 del 1986) e strumento utilizzato (riconoscimento generalizzato della liceita' dello stato di fatto, in tema di versamenti contributivi, fino ad una certa data), incongruita' che configura quella forma di violazione del principio di ragionevolezza denominata "eccesso di potere legislativo". Nel nostro caso, a differenza di quelli di cui all'ordinanza 22 aprile 1997 le cui argomentazioni in materia di non manifesta infondatezza sono state ora riprodotte, l'I.N.P.S. contesta l'applicabilita' della "sanatoria" in quanto esiste ormai un giudicato; insensibile sia allo ius superveniens che ad un'eventuale declaratora di incostituzionalita' del medesimo. Non di meno ad avviso di questo pretore la rilevanza della questione va affermata anche nella presente causa. Poiche' spetta al giudice a quo individuare l'ordine logico da seguire nell'esame delle questioni giuridiche che una certa controversia pone, appare a questo pretore necessario chiarire preliminarmente se il combinato disposto degli artt. 18, comma 2, d.-l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 e dell'art. 2, comma 12, del d.-l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificzioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e la "sanatoria" ivi prevista, che e' la disposizione di legge di cui chiede applicazione il ricorrente, ha titolo per annoverarsi fra le norme del nostro ordinamento per poi operare, in relazione all'eventuale riaffermata vigenza del disposto impugnato, l'interpretazione piu' consona del medesimo. Ove infatti si giungesse a ribadire la legittimita' del suddetto disposto si porrebbe il problema di intendere se questo tipo di "sanatoria" non debba operare anche sui titoli gia' esecutivi e coperti da giudicato per evitare discriminazioni conseguenti a scelte processuali dell'I.N.P.S. Ne scaturirebbe quindi la possibilita' di affrontare il problema di un'interpretazione costituzionalmente adeguata e particolarmente ampia della norma de qua ovvero, se non risultasse percorribile tale via, l'ulteriore problema se investire sotto diverso profilo la Corte cstituzionale per verificare la legittimita' dell'esclusione dalla "sanatoria" di soggetti nei confronti dei quali si sia gia' formato un titolo esecutivo definitivo. Senza prendere posizione su questi ulteriori quesiti e' evidente che essi presuppongono in ogni caso la vigenza di una norma della cui legittimita' costituzionale per i motivi esposti si dubita e quindi il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' in questione. Ne discende la rilevanza, oltre che la non manifesta infondatezza, della questione; il giudizio va, dunque, sospeso ai sensi dell'art. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.